I co. 910-914 dell’art.1 della legge di bilancio 2018 prevedono che, a far data dall’1/07/2018 i datori di lavoro o committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione od ogni suo anticipo, attraverso uno dei seguenti strumenti tracciabili:
- bonifico su conto del lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno.
L’obbligo in esame non si applica:
- ai rapporti di lavoro instaurati con la pubblica amministrazione;
- ai rapporti di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici.
Per la violazione dell’obbligo di utilizzare strumenti tracciabili per la corresponsione della retribuzione è prevista quindi una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000,00 e 5.000,00 euro.