IMPOSTE INDIRETTE – Imposta di bollo su fatture elettroniche

Scade il prossimo 22 luglio (il 20 cade di sabato) il termine per il versamento tramite F24 dell’imposta di bollo virtuale applicata sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno 2019.

Ricordiamo che di regola le fatture non assoggettate ad IVA e di importo superiore a euro 77,47 sono assoggettate all’imposta di bollo pari a euro 2,00.
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’imposta di bollo deve essere assolta in modalità virtuale e versata in maniera cumulativa, a cadenza trimestrale, entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento tramite modello F24 o richiedendo direttamente l’addebito in conto corrente postale o bancario.

Provvederà l’Agenzia delle Entrate a calcolare l’importo dovuto in base alle fatture emesse transitate nel sistema di interscambio.
Al servizio si può accedere tramite la sezione “Consultazione”, “Fatture elettroniche e altri dati IVA” nella quale è presente la voce “Pagamento imposta di bollo”. Il sistema consente di verificare i dettagli dell’imposta dovuta in relazione al trimestre di riferimento e di modificare il numero di documenti, rispetto a quello proposto dal servizio, che procederà al ricalcolo dell’importo.
Nel caso si opti per il pagamento con addebito bancario è necessario inserire l’IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente.

Con risoluzione n. 42/E del 9 aprile 2019 sono stati istituiti i codici tributo che consentono il pagamento dell’imposta di bollo, distinti in relazione al periodo di competenza (“2521” per il primo trimestre, “2522” per il secondo, “2523” per il terzo e “2524” per il quarto).
I codici utilizzabili invece per il versamento di eventuali sanzioni e interessi sono rispettivamente “2525” e “2526”.

Rimborso sisma 90′ – Siracusa, Catania e Ragusa.

Finalmente dopo tanta attesa l’Agenzia delle Entrate ha deciso di rimborsare le somme relative al sisma 90’, ovvero le imposte versate nel triennio 1990 – 1992 dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa.
Purtroppo però non è tutto così semplice e l’Agenzia con il provvedimento del 26 settembre 2017 spiega le modalità di rimborso e altri giochini di prestigio che di seguito sintetizzeremo.

DIRITTO AL RIMBORSO

La legge di stabilità 2015 ha riconosciuto ai soggetti interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto del 10%, il diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato a condizione che abbiano presentato una specifica istanza entro il 1° marzo 2010.

Si precisa che il recente “decreto Sud” ha modificato la disciplina, includendo espressamente tra i soggetti che hanno diritto al rimborso anche i titolari di reddito di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite.

MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DEI RIMBORSI

Come specificato nel provvedimento il rimborso verrà effettuato solamente per i soggetti che hanno presentato istanza entro il primo marzo 2010 e secondo un ordine cronologico di presentazione.
Gli uffici quantificheranno le somme da rimborsare e le erogheranno applicando una riduzione del 50 per cento sulle somme dovute, qualora gli importi eccedano le risorse finanziarie rispetto ai limiti di spesa autorizzati, le somme residue sono erogate proporzionalmente al valore degli importi liquidati.

Questo è quello che sinteticamente ci propone l’Agenzia delle Entrate, tuttavia rimangono non pochi dubbi che destano la perplessità di molti colleghi e cittadini. Ad esempio: per coloro che hanno effettuato ricorso? E se seguendo l’ordine cronologico il Sig. Rossi (che sfortunatamente ha presentato l’istanza il 28 Febbraio) non verrà rimborsato, che farà? E perché mi rimborsano il 50 per cento se io allora pagai il 100 per cento delle imposte?
Altro problema, non di poca rilevanza, riguarda la data stabilita dall’Agenzia, ovvero marzo 2010. E’ palese che l’ordinanza 22507 del 11/12/2012 ha confermato che non esiste alcuna ipotesi di decadenza per i contribuenti che hanno presentato istanza di rimborso entro il 31/03/2012, quindi perché non considerare quest’ultima data?
Naturalmente la questione, a mio avviso, rimarrà ancora aperta e difficilmente si chiuderà così facilmente, il tutto come sempre sarà demandato alle Commissioni (ad esempio ricorsi sulla riduzione del 50%). Ma avremmo ancora tempo per pensarci, visto che nessuna scadenza è stata comunicata e conoscendo i tempi dell’Agenzia soprattutto quanto l’oggetto è il rimborso… ad Kalendas Graecas soluturos