Con la circolare n. 15 del 12 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la disciplina dei cd. beni significativi alla luce della norma di interpretazione autentica dell’art. 7, comma 1, lett. b), della L. n. 488/1999, introdotta dall’art. 1, comma 19, della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).
L’aliquota IVA ridotta del 10% si applica sull’intero valore della prestazione di servizi avente per oggetto gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria dell’immobile a prevalente destinazione abitativa privata.
Anche le forniture di beni effettuate nell’ambito dei predetti interventi beneficiano dell’aliquota agevolata, con apposite limitazioni previste per i beni significativi di cui al D.M. 29 dicembre 1999, purché gli stessi siano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione.
L’Agenzia delle Entrate, al riguardo, ha chiarito che la disciplina dei beni significativi – individuati dal D.M. del 29 dicembre 1999 – assume rilevanza, solo nelle ipotesi in cui siano realizzati interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, a condizione che i suddetti
beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione.
Quindi i I beni forniti da un soggetto diverso o acquistati direttamente dal committente dei lavori sono soggetti ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria del 22%.
Per quanto riguarda le parti staccate dei beni significativi, fornite unitamente a questi ultimi nell’ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di recupero agevolato, la norma di interpretazione autentica novellata dall’art. 1, comma 19, della Legge di Bilancio 2018 ha chiarito che le parti staccate dei beni significativi, solo se connotate dalla loro autonomia funzionale rispetto al manufatto principale, non sono comprese nel valore del bene significativo, ai fini della verifica della quota di valore non soggetta ad aliquota nella misura del 10%.
Nella circolare n. 15/E/2018 è stato precisato che, qualora l’intervento di manutenzione agevolato abbia ad oggetto l’installazione/sostituzione della sola componente staccata di un bene significativo già installato precedentemente, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, non è necessario alcun apprezzamento in merito all’autonomia funzionale di detta componente rispetto al bene significativo; in tal caso, infatti, l’intervento non ha ad oggetto l’installazione del bene significativo, bensì la sostituzione/installazione di una sua parte staccata.
Nell’affrontare alcuni casi specifici, di particolare interesse ai fini dell’individuazione della parte staccata del bene significativo, l’Agenzia ha chiarito che le tapparelle o gli altri sistemi oscuranti non assumono autonoma rilevanza rispetto al manufatto principale se sono strutturalmente integrati negli infissi, mentre le grate di sicurezza, installate al fine di prevenire atti illeciti da parte di terzi, non possono essere considerate alla stregua di parti/componenti separate degli infissi, in quanto le grate, in virtù della loro autonoma rilevanza sotto il profilo funzionale, costituiscono esse stesse dei beni diversi e indipendenti dagli infissi esterni e/o interni dell’abitazione. Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 10% all’intervento di manutenzione avente ad oggetto l’installazione degli infissi e delle grate di sicurezza, il valore delle grate non assume autonoma rilevanza e non deve confluire nel valore degli infissi, bensì nel valore complessivo della prestazione soggetta all’aliquota ridotta.
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