In relazione ai regimi agevolati di tassazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, l’art. 1 commi 691 e 692 della Legge di Bilancio 2020:
- modifica il regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014;
- abroga l’imposta sostitutiva per ricavi e compensi fino a 100.000 euro (art. 1, commi 17-22, della Legge 145/2018) che avrebbe dovuto diventare operativa dal 2020 (la c.d. flat tax non ha mai trovato applicazione).
Le modifiche al regime forfetario decorrenti dal 2020 riguardano:
- i requisiti di accesso e permanenza, nonché le relative cause ostative;
- la riduzione dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica;
- il concorso del reddito soggetto a imposta sostitutiva ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
REQUISITI DI ACCESSO
Per quanto riguarda i requisiti d’accesso, dal 2020, il regime forfetario è applicabile a condizione che, nell’anno precedente:
- siano conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
- siano sostenute spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro:
- accessorio;
- per lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lett. c) e c-bis) del TUIR;
- per gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro;
- e per le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Per quanto riguarda le cause ostative, viene reintrodotta la preclusione connessa alla percezione:
- nell’anno precedente;
- di redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 49 e 50 del TUIR) eccedenti 30.000 euro (art. 1, comma 57, nuova lett. d-ter) della Legge n. 190/2014).
Riepilogando, il regime è precluso al ricorrere delle seguenti condizioni:
- utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito;
- residenza fiscale all’estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo);
- compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR) e controllo, diretto o indiretto, di S.r.l. o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
- esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato.