ATTIVITÀ AGRICOLE E MODELLO IRAP 2017

L’IRAP è un’imposta indiretta la cui modalità di presentazione è disciplinata dal d.p.r. 22 LUGLIO 1998 N.332.
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP:

  • le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di redditi d’impresa;
  • le persone fisiche esercenti arti e professioni titolari di redditi di lavoro autonomo;
  • gli esercenti attività di allevamento di animali e che determinano il reddito secondo un particolare calcolo che tiene conto del numero dei capi allevati;
  • coloro che esercitano attività di agriturismo e che, per la determinazione del reddito, si avvalgono del relativo regime semplificato;
  • le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • le società e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società;
  • gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell’IRAP mediante stabile organizzazione, oppure che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso;
  • le Amministrazioni pubbliche.

Le persone fisiche non residenti sono tenute alla dichiarazione IRAP se esercitano in Italia attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo di almeno tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa, oppure nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.

Sono invece esonerati dalla dichiarazione IRAP:

  • i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno aderito al c.d. regime forfetario agevolato;
  • i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che abbiano aderito al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta.

La dichiarazione IRAP va presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria.

Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l’obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio. In queste ipotesi, l’imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP in relazione ai singoli periodi d’imposta.

NOVITÀ NEL SETTORE AGRICOLO

La legge di stabilità del 2016 ha previsto, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, l’esenzione IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo e della pesca, soggetti che già fruivano di un’aliquota agevolata.

Di conseguenza è stato aggiornato il comma 2 del medesimo art. 3 con l’inserimento della lettera c-bis), stabilendo che rientrano tra i soggetti non passivi dell’IRAP «i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del testo unico del-le imposte sui redditi, di cui al decreto del Presiden-te della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i sog-getti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

Dal novellato articolo si evince che non sono più soggetti passivi IRAP coloro che svolgono alternativamente:

  • la coltivazione del fondo;
  • la selvicoltura;
  • l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
  • la produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste e le attività di cui all’articolo 2135, comma 3 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di pro-dotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati da ultimo con D.M. 13 febbraio 2015.

Inoltre la norma prevede l’esenzione dall’IRAP anche per l’esercizio di determinate attività in forma cooperativa e/o consortile che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, nonché quelle che svolgono attività di allevamento di animali con mangimi ottenuti per al-meno un quarto dai terreni dei soci e attività connesse di manipolazione, conservazione, valorizzazione, tra-formazione e alienazione di prodotti agricoli e zoo-tecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci.

L’IRAP, invece continua ad applicarsi, con l’ali-quota ordinaria per:

  • l’attività di agriturismo;
  • l’attività di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari;
  • le altre attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 93/E del 18 luglio 2017, ha risposto ad alcuni quesiti in merito alle modalità di determinazione del valore di produzione e quelle di compilazione della dichiarazione IRAP 2017 da parte dei soggetti che svolgono attività agricole, alla luce delle modi-fiche normative sopra esaminate.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO IRAP 2017

Il modello IRAP deve essere presentato, in via autonoma:

  • per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e associazioni a esse equiparate, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche, entro il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.