L’IRAP è un’imposta indiretta la cui modalità di presentazione è disciplinata dal d.p.r. 22 LUGLIO 1998 N.332.
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP:
- le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di redditi d’impresa;
- le persone fisiche esercenti arti e professioni titolari di redditi di lavoro autonomo;
- gli esercenti attività di allevamento di animali e che determinano il reddito secondo un particolare calcolo che tiene conto del numero dei capi allevati;
- coloro che esercitano attività di agriturismo e che, per la determinazione del reddito, si avvalgono del relativo regime semplificato;
- le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
- le società e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società;
- gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell’IRAP mediante stabile organizzazione, oppure che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso;
- le Amministrazioni pubbliche.
Le persone fisiche non residenti sono tenute alla dichiarazione IRAP se esercitano in Italia attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo di almeno tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa, oppure nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.
Sono invece esonerati dalla dichiarazione IRAP:
- i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno aderito al c.d. regime forfetario agevolato;
- i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che abbiano aderito al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta.
La dichiarazione IRAP va presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria.
Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l’obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio. In queste ipotesi, l’imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP in relazione ai singoli periodi d’imposta.
NOVITÀ NEL SETTORE AGRICOLO
La legge di stabilità del 2016 ha previsto, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, l’esenzione IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo e della pesca, soggetti che già fruivano di un’aliquota agevolata.
Di conseguenza è stato aggiornato il comma 2 del medesimo art. 3 con l’inserimento della lettera c-bis), stabilendo che rientrano tra i soggetti non passivi dell’IRAP «i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del testo unico del-le imposte sui redditi, di cui al decreto del Presiden-te della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i sog-getti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».
Dal novellato articolo si evince che non sono più soggetti passivi IRAP coloro che svolgono alternativamente:
- la coltivazione del fondo;
- la selvicoltura;
- l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
- la produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste e le attività di cui all’articolo 2135, comma 3 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di pro-dotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati da ultimo con D.M. 13 febbraio 2015.
Inoltre la norma prevede l’esenzione dall’IRAP anche per l’esercizio di determinate attività in forma cooperativa e/o consortile che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, nonché quelle che svolgono attività di allevamento di animali con mangimi ottenuti per al-meno un quarto dai terreni dei soci e attività connesse di manipolazione, conservazione, valorizzazione, tra-formazione e alienazione di prodotti agricoli e zoo-tecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci.
L’IRAP, invece continua ad applicarsi, con l’ali-quota ordinaria per:
- l’attività di agriturismo;
- l’attività di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari;
- le altre attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 93/E del 18 luglio 2017, ha risposto ad alcuni quesiti in merito alle modalità di determinazione del valore di produzione e quelle di compilazione della dichiarazione IRAP 2017 da parte dei soggetti che svolgono attività agricole, alla luce delle modi-fiche normative sopra esaminate.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO IRAP 2017
Il modello IRAP deve essere presentato, in via autonoma:
- per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e associazioni a esse equiparate, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche, entro il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.