Elenchi Intrastat 2018

Con la  determinazione n. 13799 dell’8 febbraio 2018 sono state approvate, dall’Agenzia delle dogane (di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istat), le nuove istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi Intrastat relativi al 2018.
La modifica delle istruzioni si è resa necessaria in forza delle significative misure di semplificazione introdotte dal “decreto milleproroghe” dello scorso anno (articolo 13, comma 4-quater, Dl 244/2016) e recepite con il provvedimento 25 settembre 2017 dell’Agenzia delle entrate (adottato in base a quanto previsto dall’articolo 50, comma 6, terzo periodo, Dl 331/1993, come modificato dal milleproroghe).In particolare, le semplificazioni hanno riguardato:

  • il modello INTRA 2bis (acquisti di beni)
  • modello INTRA 2quater (acquisti di servizi)
  • modello INTRA 1bis (cessioni di beni)
  • modello INTRA 1quater (servizi resi).

Abolizione dei modelli Intra trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi e attribuzione di una valenza esclusivamente statistica ai modelli Intra mensili relativi alle medesime operazioni: sono queste le principali novità introdotte lo scorso anno.

Le nuove istruzioni, che sostituiscono quelle approvate nel 2015, si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2018. Pertanto, la prima scadenza interessata è quella del prossimo 26 febbraio (il 25 cade di domenica) quando i contribuenti con obbligo mensile saranno chiamati a trasmettere telematicamente (mediante la procedura Edi disponibile sul sito dell’Agenzia delle dogane o attraverso i servizi Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle entrate) gli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate nel mese di gennaio 2018.

L’Agenzia delle Dogane ha messo online un video che riepiloga le maggiori novità in vigore dal 2018 e come affrontare determinati casi:

Pagamento degli stipendi con strumenti tracciabili

I co. 910-914 dell’art.1 della legge di bilancio 2018 prevedono che, a far data dall’1/07/2018 i datori di lavoro o committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione od ogni suo anticipo, attraverso uno dei seguenti strumenti tracciabili:

  • bonifico su conto del lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno.

L’obbligo in esame non si applica:

  • ai rapporti di lavoro instaurati con la pubblica amministrazione;
  • ai rapporti di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici.

Per la violazione dell’obbligo di utilizzare strumenti tracciabili per la corresponsione della retribuzione è prevista quindi una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000,00 e 5.000,00 euro.