Tax free shopping, dal 1° settembre 2018 obbligo di fatturazione elettronica

A partire dal 1° settembre 2018 le fatture di cessione di beni a soggetti privati extra UE (art.38-quater del DPR n.633/72) devono essere emesse in modalità elettronica, in base a quanto previsto dall’art.4-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n.193, recante “disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, convertito con legge n.225 del 1° dicembre 2016.

La Determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli del 22 maggio 2018 n. 54088 ha delineato le modalità tecnico/operative legate al nuovo obbligo di fattura elettronica tramite il sistema OTELLO – versione software OTELLO 2.0, tale nuova versione poteva essere utilizzata già dal 23 maggio 2018 ancorché l’obbligo di fattura elettronica sia decorso dal 1° settembre 2018. Con nota n. 54505/2018, l’Agenzia delle Dogane ha fornito dei chiarimenti operativi in merito all’utilizzo del nuovo software OTELLO e la gestione di tale software con il nuovo obbligo di fattura elettronica.

i servizi offerti da OTELLO 2.0 sono fruibili in modalità System-to-System (S2S) o User-to-System (U2S)

Nel primo caso, i servizi disponibili consentono di:

  • trasmettere i dati di una Fattura Tax Free (FTF) al momento dell’emissione – messaggio F1 – e ricevere il messaggio di risposta che, in caso di avvenuta registrazione, contiene anche il codice richiesta da indicare nella FTF – messaggio R1;
  • trasmettere i dati di una nota di variazione di una FTF– messaggio FV – e ricevere il relativo messaggio di risposta – messaggio R1;
  • trasmettere la richiesta di apposizione del visto digitale quando il cessionario si presenta presso un punto di uscita – messaggio F2 – e ricevere il relativo messaggio di risposta contenente il relativo esito – messaggio R2;
  • comunicare l’avvenuta apposizione di un visto presso un altro Stato Membro – messaggio FUE;
  • effettuare una ricerca per verificare l’avvenuta apposizione del visto digitale ovvero per ottenere l’elenco delle FTF eleggibili per il visto digitale – messaggio S0 – e ricevere il relativo messaggio di risposta – messaggio R0.

Nel secondo caso U2S, invece, le funzionalità sopracitate sono disponibili accedendo all’applicazione “OTELLO – Gestione FTF” disponibile nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli“.

 

Riepilogando dal 1° settembre 2018 succede che…

-il cedente dei beni, nel momento in cui procede alla cessione degli stessi ai consumatori finali extra-UE, deve trasmettere, tramite software OTELLO 2.0, il messaggio contenente i dati della fattura oggetto di tax free shopping. Successivamente deve mettere a disposizione del cessionario extra-UE il documento, in forma analogica o elettronica, contenente il codice ricevuto in risposta che ne certifica l’avvenuta acquisizione da parte del sistema. Il messaggio contenente i dati dell’eventuale variazione in diminuzione IVA (art. 26 del DPR n. 633/1972) è trasmesso, poi, dal cedente al momento dell’effettuazione della variazione;

– il cessionario consumatore finale extra-UE, al fine di ricevere il rimborso ovvero lo sgravio dell’IVA (tramite nota di variazione IVA ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 633/1972), deve dimostrare l’avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale della UE attraverso il c.d. “visto digitale” rappresentato da un codice univoco generato da OTELLO 2.0. e riportato sul documento (fattura) consegnato dal cedente al cessionario extra-UE. Invece, in caso di uscita dal territorio UE attraverso altro Stato membro, la prova di uscita dei beni è fornita dalla Dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato membro.

 

Beni Significativi: nuovi chiarimenti dall’ Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 15 del 12 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la disciplina dei cd. beni significativi alla luce della norma di interpretazione autentica dell’art. 7, comma 1, lett. b), della L. n. 488/1999, introdotta dall’art. 1, comma 19, della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

L’aliquota IVA ridotta del 10% si applica sull’intero valore della prestazione di servizi avente per oggetto gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria dell’immobile a prevalente destinazione abitativa privata.

Anche le forniture di beni effettuate nell’ambito dei predetti interventi beneficiano dell’aliquota agevolata, con apposite limitazioni previste per i beni significativi di cui al D.M. 29 dicembre 1999, purché gli stessi siano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione.

L’Agenzia delle Entrate, al riguardo, ha chiarito che la disciplina dei beni significativi – individuati dal D.M. del 29 dicembre 1999 – assume rilevanza, solo nelle ipotesi in cui siano realizzati interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, a condizione che i suddetti
beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione.
Quindi i I beni forniti da un soggetto diverso o acquistati direttamente dal committente dei lavori sono soggetti ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria del 22%.

Per quanto riguarda le parti staccate dei beni significativi, fornite unitamente a questi ultimi nell’ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di recupero agevolato, la norma di interpretazione autentica novellata dall’art. 1, comma 19, della Legge di Bilancio 2018 ha chiarito che le parti staccate dei beni significativi, solo se connotate dalla loro autonomia funzionale rispetto al manufatto principale, non sono comprese nel valore del bene significativo, ai fini della verifica della quota di valore non soggetta ad aliquota nella misura del 10%.

Nella circolare n. 15/E/2018 è stato precisato che, qualora l’intervento di manutenzione agevolato abbia ad oggetto l’installazione/sostituzione della sola componente staccata di un bene significativo già installato precedentemente, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, non è necessario alcun apprezzamento in merito all’autonomia funzionale di detta componente rispetto al bene significativo; in tal caso, infatti, l’intervento non ha ad oggetto l’installazione del bene significativo, bensì la sostituzione/installazione di una sua parte staccata.

Nell’affrontare alcuni casi specifici, di particolare interesse ai fini dell’individuazione della parte staccata del bene significativo, l’Agenzia ha chiarito che le tapparelle o gli altri sistemi oscuranti non assumono autonoma rilevanza rispetto al manufatto principale se sono strutturalmente integrati negli infissi, mentre le grate di sicurezza, installate al fine di prevenire atti illeciti da parte di terzi, non possono essere considerate alla stregua di parti/componenti separate degli infissi, in quanto le grate, in virtù della loro autonoma rilevanza sotto il profilo funzionale, costituiscono esse stesse dei beni diversi e indipendenti dagli infissi esterni e/o interni dell’abitazione. Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 10% all’intervento di manutenzione avente ad oggetto l’installazione degli infissi e delle grate di sicurezza, il valore delle grate non assume autonoma rilevanza e non deve confluire nel valore degli infissi, bensì nel valore complessivo della prestazione soggetta all’aliquota ridotta.

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Elenchi Intrastat 2018

Con la  determinazione n. 13799 dell’8 febbraio 2018 sono state approvate, dall’Agenzia delle dogane (di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istat), le nuove istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi Intrastat relativi al 2018.
La modifica delle istruzioni si è resa necessaria in forza delle significative misure di semplificazione introdotte dal “decreto milleproroghe” dello scorso anno (articolo 13, comma 4-quater, Dl 244/2016) e recepite con il provvedimento 25 settembre 2017 dell’Agenzia delle entrate (adottato in base a quanto previsto dall’articolo 50, comma 6, terzo periodo, Dl 331/1993, come modificato dal milleproroghe).In particolare, le semplificazioni hanno riguardato:

  • il modello INTRA 2bis (acquisti di beni)
  • modello INTRA 2quater (acquisti di servizi)
  • modello INTRA 1bis (cessioni di beni)
  • modello INTRA 1quater (servizi resi).

Abolizione dei modelli Intra trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi e attribuzione di una valenza esclusivamente statistica ai modelli Intra mensili relativi alle medesime operazioni: sono queste le principali novità introdotte lo scorso anno.

Le nuove istruzioni, che sostituiscono quelle approvate nel 2015, si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2018. Pertanto, la prima scadenza interessata è quella del prossimo 26 febbraio (il 25 cade di domenica) quando i contribuenti con obbligo mensile saranno chiamati a trasmettere telematicamente (mediante la procedura Edi disponibile sul sito dell’Agenzia delle dogane o attraverso i servizi Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle entrate) gli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate nel mese di gennaio 2018.

L’Agenzia delle Dogane ha messo online un video che riepiloga le maggiori novità in vigore dal 2018 e come affrontare determinati casi:

Pagamento degli stipendi con strumenti tracciabili

I co. 910-914 dell’art.1 della legge di bilancio 2018 prevedono che, a far data dall’1/07/2018 i datori di lavoro o committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione od ogni suo anticipo, attraverso uno dei seguenti strumenti tracciabili:

  • bonifico su conto del lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno.

L’obbligo in esame non si applica:

  • ai rapporti di lavoro instaurati con la pubblica amministrazione;
  • ai rapporti di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici.

Per la violazione dell’obbligo di utilizzare strumenti tracciabili per la corresponsione della retribuzione è prevista quindi una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000,00 e 5.000,00 euro.