Rimborso sisma 90′ – Siracusa, Catania e Ragusa.

Finalmente dopo tanta attesa l’Agenzia delle Entrate ha deciso di rimborsare le somme relative al sisma 90’, ovvero le imposte versate nel triennio 1990 – 1992 dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa.
Purtroppo però non è tutto così semplice e l’Agenzia con il provvedimento del 26 settembre 2017 spiega le modalità di rimborso e altri giochini di prestigio che di seguito sintetizzeremo.

DIRITTO AL RIMBORSO

La legge di stabilità 2015 ha riconosciuto ai soggetti interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al dovuto del 10%, il diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato a condizione che abbiano presentato una specifica istanza entro il 1° marzo 2010.

Si precisa che il recente “decreto Sud” ha modificato la disciplina, includendo espressamente tra i soggetti che hanno diritto al rimborso anche i titolari di reddito di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite.

MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DEI RIMBORSI

Come specificato nel provvedimento il rimborso verrà effettuato solamente per i soggetti che hanno presentato istanza entro il primo marzo 2010 e secondo un ordine cronologico di presentazione.
Gli uffici quantificheranno le somme da rimborsare e le erogheranno applicando una riduzione del 50 per cento sulle somme dovute, qualora gli importi eccedano le risorse finanziarie rispetto ai limiti di spesa autorizzati, le somme residue sono erogate proporzionalmente al valore degli importi liquidati.

Questo è quello che sinteticamente ci propone l’Agenzia delle Entrate, tuttavia rimangono non pochi dubbi che destano la perplessità di molti colleghi e cittadini. Ad esempio: per coloro che hanno effettuato ricorso? E se seguendo l’ordine cronologico il Sig. Rossi (che sfortunatamente ha presentato l’istanza il 28 Febbraio) non verrà rimborsato, che farà? E perché mi rimborsano il 50 per cento se io allora pagai il 100 per cento delle imposte?
Altro problema, non di poca rilevanza, riguarda la data stabilita dall’Agenzia, ovvero marzo 2010. E’ palese che l’ordinanza 22507 del 11/12/2012 ha confermato che non esiste alcuna ipotesi di decadenza per i contribuenti che hanno presentato istanza di rimborso entro il 31/03/2012, quindi perché non considerare quest’ultima data?
Naturalmente la questione, a mio avviso, rimarrà ancora aperta e difficilmente si chiuderà così facilmente, il tutto come sempre sarà demandato alle Commissioni (ad esempio ricorsi sulla riduzione del 50%). Ma avremmo ancora tempo per pensarci, visto che nessuna scadenza è stata comunicata e conoscendo i tempi dell’Agenzia soprattutto quanto l’oggetto è il rimborso… ad Kalendas Graecas soluturos

ATTIVITÀ AGRICOLE E MODELLO IRAP 2017

L’IRAP è un’imposta indiretta la cui modalità di presentazione è disciplinata dal d.p.r. 22 LUGLIO 1998 N.332.
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IRAP:

  • le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di redditi d’impresa;
  • le persone fisiche esercenti arti e professioni titolari di redditi di lavoro autonomo;
  • gli esercenti attività di allevamento di animali e che determinano il reddito secondo un particolare calcolo che tiene conto del numero dei capi allevati;
  • coloro che esercitano attività di agriturismo e che, per la determinazione del reddito, si avvalgono del relativo regime semplificato;
  • le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • le società e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società;
  • gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell’IRAP mediante stabile organizzazione, oppure che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso;
  • le Amministrazioni pubbliche.

Le persone fisiche non residenti sono tenute alla dichiarazione IRAP se esercitano in Italia attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo di almeno tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa, oppure nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.

Sono invece esonerati dalla dichiarazione IRAP:

  • i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno aderito al c.d. regime forfetario agevolato;
  • i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che abbiano aderito al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta.

La dichiarazione IRAP va presentata anche dai soggetti in liquidazione volontaria.

Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa, l’obbligo dichiarativo sussiste solo se vi è esercizio provvisorio. In queste ipotesi, l’imposta è determinata secondo le stesse regole applicabili in via ordinaria e il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la dichiarazione IRAP in relazione ai singoli periodi d’imposta.

NOVITÀ NEL SETTORE AGRICOLO

La legge di stabilità del 2016 ha previsto, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, l’esenzione IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo e della pesca, soggetti che già fruivano di un’aliquota agevolata.

Di conseguenza è stato aggiornato il comma 2 del medesimo art. 3 con l’inserimento della lettera c-bis), stabilendo che rientrano tra i soggetti non passivi dell’IRAP «i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del testo unico del-le imposte sui redditi, di cui al decreto del Presiden-te della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i sog-getti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

Dal novellato articolo si evince che non sono più soggetti passivi IRAP coloro che svolgono alternativamente:

  • la coltivazione del fondo;
  • la selvicoltura;
  • l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
  • la produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste e le attività di cui all’articolo 2135, comma 3 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di pro-dotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati da ultimo con D.M. 13 febbraio 2015.

Inoltre la norma prevede l’esenzione dall’IRAP anche per l’esercizio di determinate attività in forma cooperativa e/o consortile che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore della selvicoltura, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, nonché quelle che svolgono attività di allevamento di animali con mangimi ottenuti per al-meno un quarto dai terreni dei soci e attività connesse di manipolazione, conservazione, valorizzazione, tra-formazione e alienazione di prodotti agricoli e zoo-tecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci.

L’IRAP, invece continua ad applicarsi, con l’ali-quota ordinaria per:

  • l’attività di agriturismo;
  • l’attività di allevamento di animali con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari;
  • le altre attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 93/E del 18 luglio 2017, ha risposto ad alcuni quesiti in merito alle modalità di determinazione del valore di produzione e quelle di compilazione della dichiarazione IRAP 2017 da parte dei soggetti che svolgono attività agricole, alla luce delle modi-fiche normative sopra esaminate.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO IRAP 2017

Il modello IRAP deve essere presentato, in via autonoma:

  • per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e associazioni a esse equiparate, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
  • per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche, entro il nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Spesometro, Il teatrino degli E/Orrori

Gongoliamo spassionatamente nell’ipocrisia del nostro paese, nel suo sistema finanziario che è una falla completa e nell’incertezza buia che tutto possa cambiare. La SOGEI comunica con palpitazione che il sistema da loro creato non è sicuro, è un Bug chiamato Spesometro, che bisogna evitare, prima che tutti possano vedere tutto e che la privacy diventi un gioco di squadra.

Noi professionisti assistiamo dall’occhiolino dei nostri studi il collasso imminente, origliamo in attesa di una nuova proroga e sconsolati ci abbandoniamo su una poltrona che tratteggia perfettamente la nostra sagoma, da anni ricalcata.

E’ tutto un remake di un film già visto, nulla cambia, l’immobilità del sistema fiscale Italiano mi lascia stupefatto e mi inorridisce ancor di più la sinfonia stordente di alcuni politici e rappresentanti di Istituzioni Pubbliche.

E’ troppo difficile trovare una logica funzionale, trovare un sistema di comunicazioni fiscali che possa racchiudere più adempimenti, al fine di evitare che il professionista debba covare la notte per inviare file, ricontrollare e sperare che tutto vada a buon fine.

Abbiamo assistito all’evoluzione del Desktop Telematico, che ancora oggi sto cercando di capire quale vantaggio abbia rispetto al vecchio Entratel. Abbiamo assistito a nuovi adempimenti, a nuove scadenze, ma ho come l’impressione che le idee non sia molto chiare, che troppe persone siano confuse e che, soprattutto, non vi è la voglia di confrontarsi per capire, per correggere, per cercare di colmare certe lacune, che in Italia sembrano insormontabili.

Nel panorama fiscale italiano si fa sempre più densa la nube della confusione, norme e leggi che si sovrastano, sentenze che decidono laddove lo stato non riesce e pareri personali che rendono il tutto ancor più difficile.

E’ molto arduo navigare in queste acque, molto difficile vogare e non vedere mai la riva… osservare il sereno diventare nebbia e la nebbia diventare una scadenza.

Scadenze Fiscali 2017

L’anno 2017 è stanno un anno terso di scadenze e soprattutto di proroghe, qui di seguito cercheremo di riassumere le prossime date.

VERSAMENTO MENSILE IVA, RITENUTE E CONTRIBUTI
Settembre 16.10.2017
Ottobre 16.11.2017
Novembre 18.12.2017

VERSAMENTO TRIMESTRALE IVA, CONTRIBUTI FISSI INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI
2° trimestre 21.8.2017
3° trimestre 16.11.2017

SPESOMETRO E COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA
Spesometro 1° semestre 2017 (DLgs 127/2015) 28.9.2017
Spesometro 1° semestre 2017 (DL 193/2016) 28.9.2017
Spesometro 2° semestre 2017 (DLgs 127/2015) 28.2.2018
Spesometro 2° semestre 2017 (DL 193/2016) 28.2.2018
Comunicazione liquidazioni IVA 2° trimestre 2017 18.9.2017
Comunicazione liquidazioni IVA 3° trimestre 2017 30.11.2017

VERSAMENTO RELATIVI IVA – REDDITI – IRAP
2° acconto 2017 imposte e contributi, cedolare secca e imposte sostitutive 30.11.2017
Acconto IVA 2017 27.12.2017

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI ANNUALI
Invio telematico Mod. 770/2017 31.10.2017
Invio telematico Mod. REDDITI, IRAP 02.10.2017

IMU E TASI
IMU-TASI Versamento saldo 2017 18.12.2017

RICHIESTA DI RIMBORSO-COMPENSAZIONE IVA INFRANNUALE – MOD. TR
3° trimestre 31.10.2017

ELENCHI INTRASTAT
Agosto 25.9.2017
Settembre e 3° trimestre 25.10.2017
Ottobre 27.11.2017
Novembre 27.12.2017

Spesometro, arriva la mini proroga.

spesometro

Giorno 01 alle ore 14:15 con comunicato 147 il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica la “mini” proroga dello Spesometro al 28/09/2017.
Ci troviamo dinnanzi all’ennesima proroga che genera perplessità tra i professionisti, ma almeno questa volta hanno avuto il buon senso di emettere il comunicato qualche giorno prima della scadenza. Purtroppo però  bisogna sempre considerare il fatto che la proroga è di neanche 10 giorni lavorativi. Ciò comporta che il professionista deve attivarsi immediatamente, anche perché il nuovo spesomentro è molto diverso rispetto al vecchio e non sono poche le casistiche da studiare ed affrontare.

Nessuna novità, ad oggi, sembra esserci per la Comunicazione Liquidazioni Iva 2° trimestre 2017 che resta confermata a lunedì 18/09/2017.